Nuove regole per i Call Center

Il Registro Pubblico delle Opposizioni: nuove regole per i Call Center.
Con l’entrata in forza – a far data dal 4 febbraio scorso – della Legge 11 gennaio 2018 n.5, recante “Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato”, sono operative le novità riguardanti il registro delle opposizioni e l’istituzione di prefissi nazionali per le chiamate a scopo promozionale.
Siamo, dunque, nel pieno vigore della nuova normativa, salvo i brevi termini concessi per l’adozione dei decreti regolamentari di attuazione, tra cui quelli per la adozione del modelli tariffari anche agevolati per la consultazione del Registro Pubblico delle Opposizioni. Pare opportuno, allora, sintetizzare i punti salienti della riforma.
I diritti degli interessati
La Legge n.5/2018 conferma che l’iscrizione nel Registro è consentita a tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato con l’impiego del telefono, mediante operatore, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
E’ stato, dunque, ancora una volta attenzionato il trattamento dei dati per la vendita diretta telefonica, invio di materiale pubblicitario, comunicazione commerciale in genere e ricerche di mercato sempre a mezzo telefono, proseguendo nella linea, già tracciata, di imporre maggiori tutele per l’utente.
Il Registro delle Opposizioni è stato in realtà istituito diversi anni fa, dal d.P.R. 7 settembre 2010 n. 178, ed ha fino ad oggi avuto piuttosto scarsa risonanza ed utilizzo.
La nuova legge introduce alcune importanti novità che potrebbero indurre gli interessati a farne un uso maggiore e, conseguentemente, i call center ad essere molto più attenti nell’adottare i necessari accorgimenti prima di procedere al contatto telefonico dell’utente, che è, naturalmente, sotto il profilo della normativa sulla tutela della privacy, anche soggetto interessato dal trattamento dei dati personali.
Innanzitutto, la novella legislativa permette a tutti gli interessati di iscrivere nel registro la propria utenza telefonica sia fissa, sia mobile, cosa che rende più utile e concreta la previsione di legge. In secondo luogo, sarà possibile per l’interessato, con un’unica richiesta, inserire contemporaneamente tutte le utenze telefoniche a lui intestate, comprese quelle non pubblicate negli elenchi di abbonati. In automatico, dunque, e con una sola operazione, il cittadino potrà inseriretutte le proprie utenze, che diventeranno non più contattabili telefonicamente per tutto ciò che concerne le proposte commerciali non richieste.
Sarà sufficiente, per iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni, inoltrare richiesta con mezzi molto semplici agli appositi indirizzi che si riportano in calce al presente articolo: l’iscrizione potrà avvenire anche per via telematica o addirittura per via telefonica.
Resta inteso che l’opposizione nei confronti di uno o più soggetti potrà essere revocata dall’interessato in qualsiasi momento, anche per periodi di tempo specifici.
Nuovi adempimenti per gli operatori
Una delle novità più interessanti consiste nell’espressa previsione che l’iscrizione al Registro revoca, in maniera automatica, tutti i consensi degli utenti già espressi in precedenza, con ogni forma e mezzo ed a qualsiasi soggetto, autorizzativi del trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante operatore con l’impiego del telefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Quand’anche fosse stato concesso un esplicito consenso al trattamento dei dati per tali finalità, dunque, recente o risalente nel tempo, è onere del titolare del trattamento verificare che l’interessato, soggetto destinatario della telefonata, non abbia successivamente effettuato l’iscrizione al Registro delle Opposizioni, che revoca automaticamente il precedente consenso.
Resta, invece, sempre valido il consenso al trattamento dei dati personali per tali specifiche finalità, che l’interessato dovesse eventualmente prestare successivamente all’iscrizione nel Registro, nonostante l’iscrizione stessa.
Diventa, dunque, più oneroso il compito degli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche, per i quali è previsto l’obbligo di consultare mensilmente, e comunque prima dell’inizio di ogni campagna promozionale, il Registro Pubblico delle Opposizioni e di provvedere all’aggiornamento delle proprie liste.
E’ altresì precluso, per le medesime finalità, l’uso di numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base di consensi precedentemente rilasciati.
Inoltre, la legge prevede, dalla data della sua entrata in vigore, il divieto, per il titolare del trattamento, di comunicare a terzi, trasferire o diffondere i dati personali degli interessati iscritti al Registro delle Opposizioni, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare stesso.
Non solo: in caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto cui i medesimi dati sono trasferiti.
Non è ammessa, dunque, alcuna giustificazione: il contatto telefonico per le predette finalità non potrà avvenire neppure sulla base di un consenso precedentemente raccolto, in quanto sarà onere del soggetto che opera la campagna pubblicitaria verificare che l’interessato non si sia iscritto nel Registro delle Opposizioni, e ripetere, come detto con cadenza mensile, tale verifica con conseguente aggiornamento della proprie liste.
Le responsabilità
Altra importante previsione, che obbligherà di certo gli operatori ad alzare la soglia dell’attenzione nell’effettuare il trattamento, è che il titolare del trattamento dei dati personali è sempre responsabile delle violazioni delle disposizioni di legge, anche nel caso di affidamento a terzi di attività di call center per l’effettuazione delle chiamate telefoniche: in quest’ultimo caso, diviene responsabile in solido con la società che svolge per suo conto la campagna pubblicitaria o di vendita o di ricerca di mercato.
Dunque, l’affidamento della campagna all’esterno della propria struttura non servirà ad evitare le sanzioni in caso di violazioni.
L’unica eccezione alla regola della revoca del consenso nel caso di iscrizione al registro delle opposizioni, è prevista per specifici rapporti contrattuali in essere o cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto fornitura di beni o servizi, per i quali è assicurata all’utente, in ogni caso, la facoltà di revoca con procedure semplificate.
E’ evidente, allora, quanto siano stringenti i nuovi oneri posti a carico di chi voglia effettuare attività promozionale, statistica e di ricerca di mercato a mezzo di contatto telefonico diretto: la nuova normativa impone a tutti gli operatori di controllare capillarmente il proprio sistema di gestione della tutela dei dati personali, in generale, e della gestione delle banche dati dei numeri telefonici, in particolare, impartendo precise istruzioni agli operatori prima di procedere al contatto telefonico, creando apposite procedure di verifica dell’iscrizione nel Registro delle Opposizioni, onde evitare di incorrere nelle violazioni di legge.
Diversamente, potrebbero essere sufficienti le segnalazioni ed i ricorsi degli utenti all’Autorità Garante per stimolare l’intervento di quest’ultimo; ovvero sarà possibile che i cittadini, in caso di violazione, si rivolgano direttamente al Giudice Ordinario per ottenere il risarcimento del danno.
I nuovi prefissi telefonici
La legge n.5/2018 introduce, inoltre, due codici o prefissi telefonici che consentano all’utente di identificare immediatamente le chiamate effettuate a fine di promozione commerciale. Ciò in quanto tutti gli operatori che svolgono attività di call center verso numerazioni nazionali fisse o mobili, hanno l’obbligo di garantire, nei confronti di tutti, la piena attuazione dell’obbligo di identificazione della linea chiamante.
Detti prefissi dovranno essere individuati dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Di qui a breve, dunque, sarà completa anche l’attuazione dell’obbligo di identificazione della linea chiamante.
Le modalità di iscrizione
Le modalità per l’iscrizione nel registro, oltre alla classica richiesta a mezzo raccomandata, sono le seguenti:
Web: sul sito internet del Registro delle Opposizioni
Telefono: Numero Verde 800.265.265
Fax: numero 06.54224822
Email: rpo@fub.it